La Corte Costituzionale ha iniziato l’anno con la decisione sui referendum abrogativi sulla riforma del lavoro, di cui molto parlano, ma con la decisione nr. 7/2017, depositata in questi giorni, ha anche statuito l’illegittimità della norma del 2012 che statuiva un prelievo continuativo dei fondi della Cassa previdenziale dei Commercialisti (e di altri enti equiparati) per far di fatto confluire una parte dei soldi raccolti dall’ente nel calderone statale dei conti previdenziali.
Tale norma ( art. 8, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95) era stata pesantemente criticata perchè comportava l’ennesimo caso di punizione dei virtuosi a favore dei meno meritevoli. Nel loro piccolo infatti, molte casse previdenziali autonome avevano dato prova di buona gestione ed erano in grado di sostenere le pensioni dei propri consociati senza gravare sul bilancio dello stato, anzi magari riuscendo a chiudere con bilanci positivi e sostenibili a lungo termine. Tale “avanzo” era stato annusato dallo Stato che ne aveva quindi allungato gli artigli.
Contro tale norma ha tentato di reagire la Cassa dei Commercialisti, che ne ha quindi riportato una parziale vittoria. La Corte ha infatti stabilito che, seppur essendo ammissibile che in determinati momenti di crisi l’autonomia finanziaria degli enti pubblici possa venire meno, non è legittimo un prelievo fisso ai danni di tali enti.
Dice infatti la Corte nella sentenza nr. 7/200/: “Se, in astratto, non può essere disconosciuta la possibilità per lo Stato di disporre, in un particolare momento di crisi economica, un prelievo eccezionale anche nei confronti degli enti che – come la CNPADC – sostanzialmente si autofinanziano attraverso i contributi dei propri iscritti, non è invece conforme a Costituzione articolare la norma nel senso di un prelievo strutturale e continuativo nei riguardi di un ente caratterizzato da funzioni previdenziali e assistenziali sottoposte al rigido principio dell’equilibrio tra risorse versate dagli iscritti e prestazioni rese.”
Un limite alla voracità dello Stato, quindi.
Una sentenza positiva, perchè contrasta la tendenza gravemente antimeritocratica di confondere buoni e cattivi e di fare in modo che siano sempre i primi a pagare per gli errori dei secondi.
Infine, per chi volesse leggersela e capire come il nostro legislatore operi, nonostante i richiami alla chiarezza e alla necessità che vengano prodotte norme semplici, riportiamo il testo del comma 3° dell’art. 8 del Decreto Legge sopra citato. Un vero capolavoro:
“3. Ferme restando le misure di contenimento della spesa gia’ previste dalle vigenti disposizioni, al fine di assicurare la riduzione delle spese per consumi intermedi, i trasferimenti dal bilancio dello Stato agli enti e agli organismi anche costituiti in forma societaria, dotati di autonomia finanziaria, inseriti nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuati dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 30 dicembre 2009, n. 196, nonche’ alle autorita’ indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le societa’ e la borsa (Consob) con esclusione delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano, degli enti locali, degli enti del servizio sanitario nazionale, e delle universita’ e degli enti di ricerca di cui all’allegato n. 3, sono ridotti in misura pari al 5 per cento nell’anno 2012 e al 10 per cento a decorrere dall’anno 2013 della spesa sostenuta per consumi intermedi nell’anno 2010. Nel caso in cui per effetto delle operazioni di gestione la predetta riduzione non fosse possibile, per gli enti interessati si applica la disposizione di cui ai periodi successivi. Gli enti e gli organismi anche costituiti in forma societaria, dotati di autonomia finanziaria, che non ricevono trasferimenti dal bilancio dello Stato adottano interventi di razionalizzazione per la riduzione della spesa per consumi intermedi in modo da assicurare risparmi corrispondenti alle misure indicate nel periodo precedente; le somme derivanti da tale riduzione sono versate annualmente ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato entro il 30 giugno di ciascun anno. Per l’anno 2012 il versamento avviene entro il 30 settembre. Il presente comma non si applica agli enti e organismi vigilati dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali.”
Non servono commenti…

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